Chi compra un addolcitore, un depuratore d’acqua o potabilizza un pozzo ha diritto allo sconto in fattura? 19 Luglio 2023 – Pubblicato in: Articoli – Etichette:

Lo sconto in fattura, introdotto con Decreto Rilancio 34/2020, riguardava le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualifica energetica e prevenzione antisismica. Quindi, non comprendeva l’acquisto di un addolcitore, di un depuratore o la potabilizzazione di un pozzo. Successivamente, con il D.L. 11/2023 il Governo ha abrogato lo sconto in fattura per tutti gli interventi realizzati dopo il 16 febbraio 2023.

Fino a dicembre 2023 si può usufruire del bonus acqua potabile per l’acquisto di un depuratore d’acqua

Per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio acqua, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica, fino a dicembre 2023 si può tuttavia usufruire del credito d’imposta che permette di detrarre fiscalmente fino ad un massimo di € 500, per le persone fisiche, e di € 2500 per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Per ottenere il bonus idrico è necessario che le spese di acquisto e installazione siano tracciabili. Infine, per richiedere la detrazione, a febbraio 2024 basta accedere alla propria area personale dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “servizi“, cliccare sulla categoria “agevolazioni” dove si troverà la voce “credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile“.

Cosa si può detrarre per l’acquisto e l’installazione di un addolcitore

La circolare numero 20E del 13 maggio 2011 par. 2.3 emessa dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che può beneficiare della aliquota IVA ridotta al 10% e della detrazione IRPEF del 50% chi installa un addolcitore nella propria abitazione o in un condominio, a patto che l’intervento

comporti modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi“.

Per intervento di manutenzione straordinaria si intende, ai sensi dell’ (art. 3 c 1 lettera b dpr 380/201):

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”. 

In sintesi, si ha diritto alle succitate detrazioni nei seguenti casi:

  • rifacimento di impianti (termo-idraulico, elettrico)
  • rifacimento o ampliamento di bagni e cucine
  • spostamento delle tramezzature interne

Oltre ai proprietari degli immobili possono portare in detrazione l’Irpef, annualmente per un massimo di 10 anni, anche tutti coloro che sono titolari di diritti personali o reali di godimento della casa.

Per accedere a tale detrazione è necessario che le spese per l’acquisto e l’installazione dell’apparecchio siano tracciabili e fatturate.

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